Martedì, 17 Settembre 2019
Relatori conviviali

L’Avvocatura dello Stato è un’istituzione le cui origini risalgono nel tempo a prima dell’unità d’Italia, tanto è vero che il primo Avvocato Generale dello Stato fu Giuseppe Mantellini, che, in precedenza aveva ricoperto la carica di Sostituto Avvocato regio del Granducato di Toscana.

Attualmente, l’Avvocatura è disciplinata dal regio decreto 30 novembre 1933 n. 1611 e, nella sua qualità di organo legale dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato e degli altri enti ammessi al patrocinio, svolgendo da un lato un'attività contenziosa, cioè rappresentando e difendendo in giudizio l'amministrazione statale in tutte le sue articolazioni, dall'altro un'attività consultiva, prestando cioè la propria consulenza legale senza limiti di materia, anche esaminando disegni di legge, regolamenti ed altri atti di carattere generale, all'amministrazione dello Stato e agli altri enti ammessi al patrocinio, ove richiesta dalle predette amministrazioni.

L’Avvocatura dello Stato, considerata dalla dottrina un organo ausiliario del Governo, conserva con la Presidenza del Consiglio dei Ministri una dipendenza “organica”, connessa alla responsabilità politica di garantire l’operatività dell’Istituto in senso rispondente alle esigenze delle Amministrazioni pubbliche affidate alla sua tutela legale.

L’Avvocatura ha seguito nel tempo, adeguandovisi, le trasformazioni dell’assetto statale e la nuova collocazione che talune funzioni hanno assunto nell’ordinamento, e le soluzioni adottate dal legislatore a nuove richieste della società (si pensi al patrocinio delle Agenzie Fiscali, istituite nel 1999, e delle Autorità indipendenti).

È l’interlocutore quotidiano dell’amministrazione statale in tutte le sue articolazioni, e si rapporta costantemente con le amministrazioni patrocinate per la trattazione degli affari di competenza, trattazione che comporta un’imponente mole di corrispondenza, in particolar modo all’atto dell’instaurazione della causa per l’acquisizione della documentazione, oltre che di contatti telefonici e telematici sia da parte del personale professionale che di quello amministrativo.

L’Avvocatura rappresenta e difende, infine, gli organismi internazionali previsti dalla legge. In questo ambito si registra una crescita del ruolo dell’Avvocatura dello Stato, che ha recentemente assunto la rappresentanza e difesa della Banca Centrale Europea nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali (DPCM 7 dicembre 2018).

Per corrispondere alle diverse esigenze di una così vasta realtà amministrativa, l’Avvocatura dello Stato concerta, nei limiti del possibile, con le amministrazioni patrocinate le modalità della propria collaborazione professionale, anche attraverso protocolli bilaterali, ed ha adottato presso l’Avvocatura Generale la formula organizzativa delle “Sezioni”, competenti ciascuna per determinate amministrazioni, per consentire sia una maggiore specializzazione che soprattutto per rispondere più efficacemente e più tempestivamente alle richieste che pervengono dalle amministrazioni.

Per la trattazione delle cause l’Avvocatura dello Stato opera quotidianamente presso tutte le giurisdizioni, ordinarie, amministrative e contabili, il che comporta un notevole dispendio di energie per presenziare alle udienze che spesso si svolgono in luoghi anche molto distanti dalla sede dell’Avvocatura, attesa inoltre la progressiva erosione del principio del “foro dello Stato”.

L’eccessiva durata dei giudizi determina un appesantimento per le attività dell’Avvocatura dello Stato, non foss’altro che per la necessaria movimentazione e conservazione degli atti fino alla definizione della controversia, ed oltre.

Il rapporto 2019 Doing Business Italia, elaborato da un complesso di istituzioni economiche sovranazionali, colloca l’Italia al 111° posto (nella graduatoria di 190 Paesi presi in considerazione) per il settore di riferimento “tempi e costi delle controversie”. Il medesimo rapporto indica in 1.120 giorni la durata media dei giudizi di primo grado in Italia, a fronte di una durata media nei Paesi UE di gg. 582,4.

Particolarmente critico, per quanto concerne i processi della Corte di Cassazione, risulta essere il settore tributario, che rappresenta un ramo importante dell’attività contenziosa dell’Avvocatura.

In questo contesto difficile contesto, gli Avvocati dello Stato esercitano la propria attività senza necessità di procura da parte dell’amministrazione o dei funzionari e dirigenti ammessi ad avvalersi del loro patrocinio. L’attività professionale degli Avvocati dello Stato è connotata da ampia autonomia e indipendenza di giudizio e, pertanto, rappresenta un possibile modello per una profonda riforma del sistema della giustizia penale. Com’è noto, una delle criticità della versione italiana del processo accusatorio è costituita dalla natura magistratuale (non avvocatile) della Pubblica Accusa, il che, almeno da un punto di vista sostanziale, mette in discussione l’effettiva terzietà del Giudice rispetto alle parti. Ebbene, l’Avvocatura dello Stato, nella sua veste di organo legale del potere esecutivo potrebbe rappresentare, nel medio lungo periodo, una risposta a questo problema a tutt’oggi insoluto.